Statuto e regolamenti

(Approvato dall’assemblea generale del 25 giugno 2010)

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art.1
Il Consorzio Agrario di Parma è società cooperativa con la seguente denominazione: “Consorzio Agrario di Parma – Società Cooperativa a responsabilità limitata”.
Esso è regolato, oltre che dalle norme del presente statuto, dalle speciali disposizioni di legge in materia di Consorzi Agrari, dagli articoli del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative, in quanto applicabili, e dalle norme delle società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Il Consorzio Agrario di Parma si adopera per conseguire, per definizione o come obiettivo, la qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 2
Il Consorzio Agrario di Parma ha sede nel Comune di Parma e durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga a norma di legge.
Esso, con deliberazione dell’organo amministrativo, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località, sia in Italia che all’estero.

Art. 3
Il Consorzio Agrario di Parma è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione. Esso svolge la propria attività in favore dei propri soci, conferenti-cessionari delle proprie produzioni agricole e utilizzatori-consumatori di mezzi tecnici, beni e servizi utili all’agricoltura e comunque rientranti nell’attività di produzione e/o commercio del Consorzio Agrario. Oltre che con i soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Il Consorzio Agrario di Parma svolge la propria attività, oltre che nella provincia di Parma, territorio di riferimento, sull’intero territorio nazionale ed all’estero, ove abbia interesse.
La società ha lo scopo di contribuire all’innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura. Nel quadro dei generali orientamenti dell’economia e della politica agricola nazionale, si propone inoltre di perseguire la valorizzazione dei prodotti agroindustriali, alimentari, zootecnici e ambientali.
A tal fine, in via esemplificativa, il Consorzio Agrario di Parma:
a) produce, acquista e vende in qualunque forma e con ogni mezzo, anche importando ed  esportando, fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi semplici e complessi ed altri prodotti zootecnici, derrate, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, macchine ed attrezzi agricoli, industriali e da giardi-naggio, attrezzature zootecniche, parti di dette macchine ed attrezzature nonché loro ricambi e ac-cessori, esercitando le relative attività di manutenzione e riparazione, carburanti, combustibili e lubrifi-canti civili, industriali e agricoli, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli a-gricoltori ed all’agricoltura, agroindustria e agroalimentare;
b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l’agricoltura, agroindustria ed agroalimentare, operando sia come intermediario sia come contraente;
c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti  agricoli;
d) dà in locazione/noleggio macchine ed attrezzi agricoli e industriali, macchine da giardinaggio e per gli allevamenti zootecnici;
e) compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall’art. 2, secondo comma, della legge 28 ottobre 1999 n. 410, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all’ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;
f) concorre agli studi ed alle ricerche nonché all’impianto di campi e stazioni sperimentali nell’interesse dell’agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli agricoltori, ivi comprese quelle nel campo dell’energia;
g) partecipa e/o aderisce ad enti e società i cui scopi interessino l’attività del Consorzio stesso o ne promuove la costituzione; può esercitare le attività di cui all’art. 2135 c.c., assumendo la conduzione di fondi ed aziende agricole in proprietà, affitto o qualsiasi altra forma, nonché conducendo l’allevamento di animali, direttamente od indirettamente anche mediante contratti di natura associativa;
h) svolge ogni attività a servizio diretto e indiretto degli operatori agricoli, anche in relazione alle esigen-ze dello sviluppo tecnologico, e fornisce loro assistenza tecnica;
i) può concedere e/o ricevere mandati di agenzia, anche in campo assicurativo, nonché di rappresen-tanza, commissione, distribuzione e diffusione di prodotti, beni e servizi interessanti l’agricoltura ed in genere la propria attività;
j) può eseguire per conto e nell’interesse dello Stato ed altri enti pubblici operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni con-nesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali;
k) promuove l’apertura di negozi o catene di negozi gestiti direttamente o da terzi sotto qualsiasi forma, per la vendita di prodotti agroalimentari, da giardinaggio, per la tutela dell’ambiente e del verde, mangimi per piccoli animali e affini;
l) promuove la costituzione e gestisce nelle varie forme impianti di produzione e trasformazione di pro-dotti agroindustriali;
m) acquista, vende, realizza, migliora e gestisce beni immobili ed esegue qualsiasi operazione connessa agli stessi, sotto qualsiasi forma, allo scopo di assicurare adeguata copertura patrimoniale alle proprie attività istituzionali e garantire ai propri soci e utenti la miglior presenza sul territorio in funzione dei servizi offerti.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la società potrà inoltre:
1) raccogliere prestiti dai soci e dai dipendenti, predisponendo all’uopo, se opportuno, apposito regola-mento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali;
2) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi del primo comma dell’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari; costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, a norma dell’articolo 2447-bis e seguenti del codice civile;
3) assumere la qualifica di “Organizzazione di Produttori” – ai sensi delle disposizioni comunitarie, na-zionali e regionali vigenti – nei settori agricoli per i quali andrà a chiedere il riconoscimento, costituendo apposite sezioni di attività con propria gestione separata.
Agli effetti dell’assunzione della qualifica di “Organizzazione di Produttori”, in merito alle tipologie di attività che l’Organizzazione si propone di fare, nonché per l’indicazione dei settori per cui si intende chiedere il riconoscimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito al successivo art. 21 e seguenti del presente statuto;
4) offrire in sottoscrizione ai soci di cui al successivo art. 4 strumenti finanziari remunerati, in ogni caso, in misura non superiore a quanto stabilito dall’art. 2514, comma 1, lettera b), del codice civile.
La società potrà altresì assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o sen-za deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell’ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazione di dati per conto proprio e per conto di terzi, con-cedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import – export), industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiun-gimento degli scopi sociali. Potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell’eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi og-getto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali.

Titolo II

SOCI E AZIONI

Art. 4
SOCI ORDINARI (o COOPERATORI)
Possono essere soci del Consorzio Agrario di Parma le persone fisiche, le società e gli enti di qualsiasi tipo e natura giuridica, titolari, nel “territorio di riferimento” del Consorzio Agrario, quale individuato nel precedente art. 3, di un’impresa agricola di qualsiasi dimensione a termini del codice civile o esercenti attività connesse o correlate, nonché le società cooperative agricole di produzione e per la tra-sformazione dei prodotti agricoli. Nel caso di impresa esercitata sotto forma societaria di qualsiasi tipo e natura, socio del Consorzio Agrario è la sola società e non anche i singoli soci che la compongono. Possono altresì essere soci le imprese, singole e associate, e gli enti che, nel “territorio di riferimento”, operano nell’ambito del comparto dell’agroalimentare e dell’agroindustria e quelle che forniscono beni e servizi alle aziende operanti nel settore agricolo. Ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, possono essere ammesse a socio del Consorzio Agrario anche imprese svolgenti la propria attività in tutto o in parte al di fuori del “territorio di riferimento”, nel caso esse abbiano rilevanza regionale, nazionale o internazionale e/o intrattengano con il Consorzio rapporti industriali e commerciali di particolare interesse.
Ai sensi e per gli effetti dell’espletamento dell’attività come O.P., il socio è meglio denominato socio produttore della sezione O.P.; possono aderire alle sezioni O.P. solo i soci produttori agricoli, singoli o associati, come precisato all’art. 22.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società, che, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione, si trovino, per l’attività svolta, in effettivo contrasto con la Cooperativa. In deroga a quanto precede, il Consiglio di ammi-nistrazione potrà deliberare l’ammissione di altri Consorzi Agrari e di società da questi controllate.
Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro-soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio Agrario stesso.
Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore a quanto stabilito dall’art. 2514, 1° comma, lettera b), del codice civile.

Art. 5
Le quote di partecipazione dei soci ordinari del Consorzio sono rappresentate da azioni del valore di euro cinquanta (€ 50) ciascuna.
La partecipazione al Consorzio obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.
Le azioni non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio né possono essere sottoposte a pegno e vincolo.
Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso il Consorzio stesso.
La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato azionario.
L’importo delle azioni sottoscritte dev’essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell’accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che le rate eventualmente versate re-stano acquisite al Consorzio.
La qualità di socio non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di amministrazione.
L’iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.
Nel caso di adesione del Consorzio Agrario ad Organizzazioni di Produttori ai sensi e per gli effetti della legge regionale Emilia-Romagna n. 24 del 7 aprile 2000, e disposizioni applicative, la partecipazione dei soci interessati, ivi compreso l’obbligo del conferimento a norma della predetta legge regionale, da parte loro, dei prodotti per i quali l’Organizzazione di Produttori ha ottenuto il riconoscimento, verrà disci-plinata con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione. Gli obblighi e i benefici che ne potranno derivare saranno di esclusiva competenza degli interessati.

Art. 6
La qualità di socio del Consorzio si acquista mediante l’iscrizione nel libro dei soci.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio di amministrazione, che dovrà contenere se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita I.V.A;
b) descrizione dell’attività svolta, con tutte le informazioni utili e necessarie in ordine alla localizzazione, titolo di detenzione, dimensioni, caratteristiche e produzioni dell’azienda;
c) l’ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
d) l’espressa dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto sopra previsto per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere  le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede;
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda, che andrà allegata unitamente allo statuto vigente;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
La domanda di ammissione a socio produttore della sezione O.P. presentata da produttori singoli o associati in cooperativa o altra forma societaria deve essere, inoltre, corredata dalla documentazione indicata all’art. 23.
Il Consiglio di amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.
Qualora la domanda non sia accolta, il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni darne motivata comunicazione e chi ha chiesto l’ammissione può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua prossima suc-cessiva convocazione.
Il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 7
E’ ammesso il recesso dei soci nel caso in cui il socio abbia cessato ogni attività agricola o connessa o correlata, ai sensi delle norme del codice civile in materia, nonché nei casi previsti dalla legge.
Il socio produttore aderente alla sezione O.P., salvo il caso in cui perda i requisiti richiesti per l’ammissione, potrà recedere solo trascorsi almeno tre anni dalla sua iscrizione; la volontà di recedere deve essere comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno dodici mesi, nel qual caso il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso alla scadenza del preavviso.
Sulla dichiarazione di recesso decide il Consiglio di amministrazione, nei termini previsti dall’art. 2532 c.c.
Il Consiglio di amministrazione può anche deliberare per le stesse ragioni l’esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dagli articoli 2531 e 2533 c.c.
Avverso le deliberazioni consiliari neganti il recesso o affermanti l’esclusione del socio è ammessa l’impugnativa, entro quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 44 del presente statuto.

Art. 8
I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l’importo del valore nominale delle azioni, il sovrapprezzo previsto dal codice civile.

Art. 9
In caso di distribuzione di dividendi ai soci, questi non potranno essere distribuiti in misura superiore a quanto stabilito dall’art. 2514, 1° comma, lettera a), del codice civile.

Art. 10
In caso di recesso, di morte oppure di esclusione dal Consorzio, i soci e/o loro aventi causa avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 46, lett. d), e del sovrapprezzo eventualmente versato, qualora sussista nel patrimonio della società, oppure al rimborso della minore somma corrispondente al valore delle azioni secondo l’ultimo bilancio approvato, con le modalità e nei termini di cui alle norme del codice civile in materia applicabili.
Decorso il termine di cinque anni dalla data in cui lo scioglimento ha avuto effetto, il diritto al rimborso si prescrive e le somme spettanti saranno devolute alla riserva legale.

Art. 11
In caso di liquidazione del Consorzio, i soci, soddisfatto ogni debito sociale, avranno diritto soltanto al rimborso  del valore nominale delle azioni, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 46, lett. d), e del sovrapprezzo eventualmente versato, qualora sussista nel patrimonio della società, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ai sensi dell’art. 2514, comma 1, lettera d), del codice civile.

Art. 12
I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni del Consorzio.
Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo, di partecipare al riparto degli utili e di concorrere alle cariche sociali.
I soci che non aderiscono alle sezioni O.P. non possono accedere ai benefici e ai contributi riconosciuti all’O.P. stessa. Essi, inoltre, devono astenersi dal votare in Assemblea negli ambiti decisionali propri della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno.

Art. 13
SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 14
I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 27, lettera a), punto 2, del presente statuto.
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto danaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro cinquecento (€  500) ciascuna.

Art. 15
Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, con le maggioranze specificate al successivo art. 32 – ultimo comma, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancanza di pronuncia entro il termine suindicato, il gradimento si intende accordato.
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 29 marzo 1942 n. 239.

Art. 16
L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea ordinaria – da assumersi con le maggioranze specificate al successivo art. 32, ultimo comma – con la quale devono essere stabiliti:
a) l’importo complessivo dell’emissione;
b) il termine minimo di durata del conferimento;
c) l’eventuale diritto d’opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e) le modalità dell’adesione e della relativa richiesta.
Ai soci sovventori spetta un numero di voti proporzionale alle azioni sottoscritte e versate.
I voti ad essi spettanti sono attribuiti come segue:
– n. 1 voto per conferimenti fino ad € 200.000 (euro duecentomila);
– n. 2 voti per conferimenti di oltre € 200.000 e fino ad € 400.000;
– n. 3 voti per conferimenti di oltre € 400.000 e fino ad € 600.000;
– n. 4 voti per conferimenti di oltre € 600.000 e fino ad € 800.000;
– n. 5 voti per conferimenti di oltre € 800.000 (euro ottocentomila).
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un ventesimo dei voti spettanti a tutti i soci.
I soci sovventori non possono accedere, direttamente o indirettamente, ai benefici e ai contributi riconosciuti all’O.P. Essi, inoltre, devono astenersi dal votare in Assemblea negli ambiti decisionali propri della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno.
Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori solo dopo  che è stato utilizzato il capitale conferito dai soci ordinari.
La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli.

Art. 17
Oltre che nei casi previsti dal codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta, a semplice richiesta, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
In questo caso, come pure in quello di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 46, lettera d).
Oltre a quanto stabilito espressamente dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.
Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze specificate al successivo art. 32 – ultimo comma.

Art. 18
AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge 59/92 .
In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.
Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento (€ 500).
All’atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale.
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a)  al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b)  all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa non possono accedere, direttamente o indirettamente, ai benefici e ai contributi riconosciuti all’O.P.

Art. 19
L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di amministrazione o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 20
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Titolo III

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Art. 21
La Cooperativa,  ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 e della legge regionale Emilia-Romagna 7 aprile 2000 n. 24 e successive modifiche e/o integrazioni e disposizioni applicative,  costituisce apposite sezioni d’attività O.P. conformemente alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali dell’Emilia-Romagna in materia di Organizzazioni di Produttori (O.P): una per il settore cerealicolo e una per i prodotti burro e formaggio Parmigiano-Reggiano.

Ai  fini di cui al comma precedente, la Società tiene apposite sezioni di attività con proprie gestioni separate, gestite da Comitati esecutivi O.P. di cui all’art. 40.
La sezione O.P. svolge prioritariamente l’attività di commercializzazione del prodotto dei soci, anche attraverso l’adozione di appositi regolamenti interni e programmi di produzione e di vendita, vincolanti per gli associati. Inoltre:
a) consegue una effettiva concentrazione della produzione dei soci produttori, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell’ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
b) per i prodotti trattati come O.P., provvede, direttamente o in nome e per conto dei soci produttori, all’effettiva immissione sul mercato dell’intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in vigore;
c) provvede al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali funge da Organizzazione di Produttori, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in vigore;
d) assicura il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell’Organizzazione;
e) definisce programmi operativi a carattere pluriennale al fine di assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Può aderire ad eventuali  Associazioni di Organizzazioni di Produttori;
f) promuove l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
g) favorisce la riduzione dei costi di produzione; promuove pratiche colturali e tecniche di produzione e
di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente. In particolare per tutelare la qualità delle acque, dei
suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire le biodiversità;
h) istituisce servizi di assistenza tecnica alle aziende socie per perseguire le finalità proprie dell’O.P.;
i) regolamenta la materia della produzione, della commercializzazione, della tutela ambientale, per i produttori associati, con gli obblighi conseguenti;
j) costituisce, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.1992 e successive modifiche;
k) rappresenta ed assiste gli associati per svolgere, presso le autorità regionali, nazionali e comunitarie, l’opinione pubblica, la stampa, i consumatori, i mercati nazionali ed esteri, ogni azione utile per migliorare ed incrementare l’attività di produzione e di vendita dei prodotti  agricoli  per i quali espleta l’attività di Organizzazione di Produttori in Italia ed all’estero;
l) sollecita con opportune azioni l’approvazione e l’applicazione di leggi  regionali, nazionali, comunitarie, nonché interventi di Enti ed Associazioni volte al miglioramento ed allo sviluppo dell’attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli per i quali espleta l’attività di Organizzazione di Produttori;
m) promuove, anche attraverso attività di ricerca, di studio, di incontri tra esperti, la conoscenza degli aspetti peculiari dell’attività di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli con particolare riguardo all’analisi del contributo di detta attività, in termini di reddito, occupazione, investimenti ed altro a favore dell’economia regionale, nazionale e comunitaria;
n) esegue studi ed indagini di mercato, in Italia ed all’estero; conduce trattative nell’interesse e per conto degli associati; apre uffici informazione, borse merci, delegazioni in Italia ed all’estero; cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti pubblici e privati per analisi e ricerche di mercato;
o) informa attraverso bollettini, convegni, articoli di stampa, periodici ed ogni altra forma, gli operatori associati in ordine alle disposizioni di legge, alle situazioni e previsioni di mercato ed ogni altra disposizione o circostanza idonea ed utile al successo dell’attività di commercializzazione dei prodotti; promuove in tutti i modi possibili, attività volte al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agricola per la quale espleta le funzioni di Organizzazione di Produttori  ed allo sviluppo della commercializzazione, della produzione stessa, anche attraverso sperimentazioni di nuove varietà di prodotto, lotte antiparassitarie, sperimentazioni di nuovi imballaggi e metodi di confezionamento, la ricerca di nuovi mercati, la pubblicizzazione dei prodotti;
p) esprime rappresentanze in tutti i consessi nei quali sia utile e prevista la partecipazione dei produttori e dei commercianti operanti nel settore;
q) promuove consorzi ed iniziative associative tra i soci; partecipa ad altre Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, le quali si propongono finalità che possono concorrere al raggiungimento dei fini sociali e degli obiettivi della politica agricola della CE, ivi compreso la promozione di disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità e richiedere eventuale iscrizione nell’elenco delle IGP e DOP previste nei regolamenti comunitari;
r) tutela nel miglior modo possibile gli interessi economici e morali dei soci produttori della Società, promovendo ed eseguendo tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, nel rispetto delle leggi vigenti;
s) esercita compiti di intervento sui mercati derivanti dall’entrata in vigore di leggi in merito e che interessano la produzione sociale; riscuote in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in suo favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;
t) promuove la concentrazione dell’offerta, la regolarizzazione dei prezzi nella fase di produzione ed attua il coordinamento economico finanziario fra tutti i soci produttori per il potenziamento delle vendite, degli scambi e dell’esportazione;
u) stipula accordi e contratti di qualsiasi natura, necessari e comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari, compresi quelli relativi agli acquisti con relativa distribuzione di merci, prodotti e quant’altro da destinare agli associati, tutto ciò per il miglioramento della qualità e della competitività;
v) provvede al coordinamento di tutte le operazioni tecniche per la difesa fitosanitaria ed antiparassitaria delle colture e dei prodotti agricoli in favore e per conto degli associati;
w) mette a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il conferimento, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti mediante la costruzione e la gestione diretta degli impianti o utilizzando, nel rispetto dei regolamenti regionali, nazionali e comunitari, per l’esercizio di funzioni operative di propria competenza, le strutture degli associati dotate di particolari attrezzature per un migliore perseguimento dei fini della società;
x) promuove la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative o di società per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti;
y)promuove programmi nell’ambito dell’attività svolta a livello nazionale, di ricerca e sperimentazione
agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate. A tale scopo può partecipare alla gestione di campi sperimentali e dimostrativi.

Art. 22
Ai sensi e per gli effetti dell’espletamento dell’attività come O.P., il socio è meglio denominato socio produttore della sezione O.P.; nel caso che socio produttore sia una società, socio produttore diretto è considerato la società e non il singolo produttore a questa associato. Dette società hanno tuttavia l’obbligo di tenere aggiornato l’elenco dei soci denominabili come “indiretti” e di fornire tutte le informazioni necessarie od utili ai fini dell’espletamento dell’attività di O.P..
Possono aderire alle sezioni O.P. solo i soci produttori agricoli, singoli o associati. Non possono aderire alle sezioni O.P. singoli produttori già soci di strutture produttive con obbligo di conferimento per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P.
In ogni caso, uno o più produttori agricoli non possono assumere posizioni dominanti negli organi deliberanti in relazione alla gestione ed al funzionamento delle sezioni O.P.
Tutti i soci che non aderiscono alle sezioni O.P. (siano essi sovventori, finanziatori o produttori agricoli che non abbiano espressamente aderito all’O.P.) non possono accedere ai benefici e ai contributi riconosciuti all’O.P. stessa. Essi, inoltre, devono astenersi dal votare in Assemblea negli ambiti decisionali propri della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno, come precisato all’art. 29.
Le azioni dei soci produttori aderenti alla sezione O.P., per i prodotti/settori riconosciuti, non possono essere sottoposte a pegno e vincolo senza il consenso vincolante del Comitato esecutivo O.P. e del Consiglio di amministrazione.
La qualità di socio produttore della sezione O.P. non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Comitato esecutivo O.P. L’iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Art. 23
La domanda di ammissione a socio produttore della sezione O.P. presentata da produttori associati costituiti in cooperativa, società o altro ente associativo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, nel quale deve essere prevista la presa in carico o la disponibilità del prodotto dei soci;
2) copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell’aspirante socio che autorizza il legale rappresentante dell’ente a presentare domanda e ad assumere le obbligazioni derivanti dallo stato di socio;
3) certificati degli enti ed istituzioni competenti contenenti:
– gli estremi della persona giuridica, il codice fiscale,
– la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi conferiti,
– l’inesistenza di atti o provvedimenti pregiudizievoli comprese eventuali procedure concorsuali;
4) elenco dei soci, corredato, per ogni socio, delle seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
b) ubicazione ed estensione dei terreni con specificazione di quelli in atto adibiti alle produzioni che interessano l’attività della società nonché il titolo in virtù del quale i terreni sono condotti;
c) quantità prodotte e commercializzate, relativamente al prodotto/i per cui si chiede di aderire, nell’ultimo triennio o, in mancanza, la superficie coltivata che si mette a disposizione al momento dell’adesione;
d) eventuali attività commerciali o industriali, collegate alle produzioni per le quali chiede di associarsi, alle quali sia interessato anche nella forma di partecipazione societaria;
e) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non appartenere ad altre Organizzazioni  di
Produttori per il prodotto o i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, con impegno a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio, precisando altresì se in  passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni;
f) dichiarazione di osservare l’obbligo del conferimento del prodotto, nel rispetto di quanto previsto nella normativa in vigore della regione Emilia-Romagna in materia di O.P., giusta L.R. 24 del 7/4/2000, successive modificazioni e/o integrazioni e  disposizioni applicative;
5) la dichiarazione da parte del legale rappresentante che né la persona giuridica, né i suoi soci      appartengono ad altre Organizzazioni di produttori, secondo quanto disposto dalle norme regionali richiamate, nonché la garanzia che i soci della persona giuridica (soci indiretti dell’O.P.) siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti attraverso opportune norme statutarie e regolamentari della persona giuridica stessa;
6) l’ammontare delle azioni che intende sottoscrivere.
La domanda d’ammissione a socio produttore della sezione O.P. presentata da prodottori singoli esercenti l’impresa agraria, comunque costituita, deve comprendere tutti gli elementi di cui al precedente punto 4) lettere a), b), c), d), e), f). La domanda deve precisare i dati catastali dei terreni in cui sono coltivati i prodotti per i quali il socio aderisce, con gli altri elementi atti ad individuare i terreni stessi. Tali dati catastali devono essere comprovati da certificati catastali oppure da autocertificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000.
Con la domanda l’aspirante socio produttore della sezione O.P. deve altresì dichiarare di assumere l’impegno di osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La società ha la facoltà di chiedere all’aspirante socio ulteriori informazioni e l’esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di amministrazione su indicazione vincolante del Comitato esecutivo O.P.
Con l’iscrizione nella sezione O.P. il socio produttore assume nei confronti della società, oltre a quelli previsti nel presente statuto, anche i seguenti obblighi:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall’Organizzazione di Produttori;
2) far vendere e commercializzare direttamente dall’Organizzazione almeno il 75% della produzione per la quale è associato, fatte salve le eventuali esenzioni autorizzate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale;
3) contribuire ai fondi di intervento e ad altri fondi appositamente costituiti necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall’Assemblea;
4) nel caso di O.P. del settore lattiero-caseario, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero-caseari (quote-latte), in base alla normativa vigente, come meglio precisato nel regolamento interno della relativa sezione O.P.
In caso di inosservanza, il socio produttore potrà essere escluso come meglio precisato nel regolamento interno della relativa sezione O.P..
Gli obblighi, derivanti dalla adesione alla cooperativa, del socio produttore della sezione O.P. in materia di commercializzazione della propria produzione e dell’eventuale potestà dell’utilizzo dei servizi forniti dalla cooperativa medesima saranno disciplinati da apposito e separato regolamento.
In caso di reiezione della domanda, è ammessa l’impugnativa ai sensi dell’art. 44 del presente statuto.

Art. 24
Il socio produttore della sezione O.P., salvo il caso in cui perda i requisiti richiesti per l’ammissione, potrà recedere solo trascorsi almeno tre anni dalla sua iscrizione; la volontà di recedere deve essere comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno dodici mesi, nel qual caso il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso alla scadenza del preavviso. In mancanza, si intenderà tacitamente rinnovato il vincolo associativo almeno triennale. Il socio produttore receduto resta comunque vincolato nei confronti della O.P. per gli impegni assunti dallo stesso antecedentemente la data del recesso.

Art. 25
Per il recesso e l’esclusione dei soci produttori delibera il Consiglio di amministrazione su indicazione vincolante del Comitato esecutivo O.P.

Art. 26
Il socio produttore della sezione O.P. che non si attiene a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto è soggetto, per delibera del Consiglio di amministrazione, su indicazione vincolante del Comitato esecutivo O.P. tenuto conto della gravità dell’inadempimento e indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni alla società, alle sanzioni previste dall’apposito regolamento interno.
Il risarcimento dei danni potrà essere richiesto anche nei confronti degli associati esclusi, espulsi, receduti.

Titolo IV

PATRIMONIO

Art. 27

Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari e dai soci produttori, rappresentati da azioni, in numero illimitato, del valore nominale ciascuna di euro cinquanta (€ 50);
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro cinquecento (€ 500);
3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa del valore nominale di euro cinquecento (€ 500) ciascuna;
b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui al successivo art. 46 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva deliberata dall’assemblea e/o prevista per legge o costituita a seguito di donazioni, liberalità o contributi che pervenissero alla cooperativa, a qualunque titolo, per essere impiegati ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all’atto del suo scioglimento, ai sensi dell’art. 2514, comma 1, lettera c), del codice civile.

Titolo V

ORGANI

Art. 28
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) i Comitati esecutivi sezioni O.P.;
e) il Presidente;
f) il Collegio Sindacale;
g) il Collegio dei probiviri.

Art. 29
ASSEMBLEA  DEI  SOCI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
L’assemblea generale, qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più province, oppure abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche, oppure – ove non ricorrano le condizioni che precedono – quando lo ritenga il Consiglio di amministrazione, è costituita dai delegati eletti nelle assemblee separate convocate in località che siano sede di filiali, succursali o agenzie consortili. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci possono essere convocati anche in zone prive delle strutture del Consorzio, quando per numero dei soci ed importanza di attività ovvero per motivi logistici sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione.
L’avviso di convocazione è unico e dovrà riportare sia le date di convocazione delle assemblee  separate sia quella prevista per l’assemblea generale da tenersi almeno un giorno dopo l’ultima assemblea separata.

Le assemblee separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell’assemblea generale.
Le assemblee separate provvedono, con sistema proporzionale, sulla base di apposito regolamento, alla nomina di un delegato ogni quaranta soci intervenuti, in proprio o per delega, nonché un delegato in ragione del resto nel caso in cui il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di quaranta ed il resto superi i venti. Nel caso di pluralità di liste, al riparto dei delegati concorreranno quelle che abbiano riportato almeno quaranta voti.
Ogni delegato eletto rappresenta quaranta voti.
I delegati devono essere nominati fra i soci e intervengono nell’assemblea generale con mandato senza limitazioni.
Alle assemblee separate si applicano le medesime modalità  di funzionamento (presidenza, modalità di convocazione, maggioranze, ecc.) previste per l’assemblea generale.
Nelle assemblee ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. I voti spettanti ai soci sovventori sono determinati in base ai rispettivi conferimenti, come stabilito all’art. 16 del presente statuto. Ciascun socio può rappresentare per delega scritta altri soci, della sua stessa categoria, fino ad un massimo di quattro.

L’assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati al successivo art. 45.
Spetta ad essa:
a) approvare il bilancio dell’esercizio precedente;
b) nominare il Consiglio di amministrazione ed eventualmente il Presidente dello stesso;
c) nominare il Collegio sindacale;
d) nominare il Collegio dei probiviri;
e) deliberare sull’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente art. 16, e approvarne il relativo regolamento;
f) deliberare in ordine all’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
g) approvare, previo parere dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono stare emesse le azioni medesime;
h) determinare la misura dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione, per la loro attività collegiale in seno al Consiglio, e la retribuzione annuale dei sindaci;
i) approvare l’eventuale Regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari;
j) deliberare sull’eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
k) su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberare su tutti gli altri argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio stesso.
I soci possono fare proposte di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea. Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% dei soci stessi.
I soci che non aderiscono alle sezioni O.P. (siano essi sovventori, finanziatori o produttori agricoli che non abbiano espressamente aderito all’O.P) devono astenersi dal votare in assemblea negli ambiti decisionali propri della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno.

Art. 30
L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci o di almeno il 10% dei soci.
Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 31
Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell’ordine del giorno in un giornale locale – oppure, qualora non esistente, in un giornale a diffusione regionale o nazionale – almeno quindici giorni prima della data di convocazione. In alternativa a quanto precede, potranno essere convocate con  avviso spedito individualmente ai soci mediante il servizio postale, od altro servizio equivalente, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
L’avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e deve essere affisso presso la sede sociale e presso le filiali, suc-cursali oppure agenzie del Consorzio Agrario.

Art. 32
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega  della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega  di un quinto dei soci aventi diritto al voto. La seconda convocazione può aver luogo nei termini previsti dal comma precedente.
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità la proposta si intende respinta.
Sono fatte salve, per l’assemblea straordinaria, particolari maggioranze ove fossero richieste dalla legge o dal presente statuto.
Per tutto quanto riguarda i soci sovventori (emissione delle azioni, termine di durata del conferimento, diritti patrimoniali di partecipazione, eventuali privilegi, regolamento, ecc.) l’assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal presente articolo per l’assemblea straordinaria.

Art. 33
E’ in facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure il domicilio della società, purchè in Italia.

Art. 34
Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente in base al criterio di cui all’art. 38 – 5° comma oppure dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. Il Direttore è il segretario dell’assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio.
Qualora l’ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell’assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.
I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 35
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di nove  ad un massimo di diciotto membri eletti dall’assemblea dei soci, nel numero stabilito dalla stessa all’atto della nomina.
L’assemblea generale, all’atto della sua costituzione, delibera la modalità di elezione del Consiglio di amministrazione, che potrà avvenire, con voto unanime, sulla base di un’unica lista recante un numero di candidati pari a quello da eleggere; oppure, a maggioranza:
a) sulla base di più liste. In tal caso, alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti verranno assegnati i due terzi (2/3) dei candidati da eleggere, mentre il rimanente terzo (1/3) verrà assegnato proporzionalmente alle altre liste; ovvero
b) con voto nominativo sulla base dell’elenco dei soci, eventualmente integrato con candidati non soci. In tal caso, i soci voteranno per un numero di consiglieri non superiore ai 2/3 (due terzi) di quelli da eleggere, con eventuale arrotondamento all’unità superiore nel caso di decimali pari o maggiori di cinque; riusciranno eletti i canditati che avranno riportato il maggior numero di voti.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, in numero non inferiore a 4/5 (quattro quinti) del totale dei componenti stessi, è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ovvero enti collettivi. Possono essere nominati amministratori anche terzi non soci, nel rispetto del limite numerico di cui sopra e con eventuale arrotondamento all’unità superiore nel caso risultassero decimali pari o maggiori di cinque.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.
In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente siano in numero inferiore alla metà dei suoi componenti. I nuovi eletti assumeranno l’anzianità dei consiglieri da essi sostituiti. I membri eletti dal Consiglio in sostituzione di quelli cessati durante l’esercizio sociale dureranno in carica fino alla prossima assemblea.
Qualora, per qualsiasi causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.
Non sono eleggibili a cariche sociali  coloro che direttamente oppure indirettamente svolgano attività in concorrenza con quelle del Consorzio.

Art. 36
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all’assemblea.
In particolare il Consiglio di amministrazione delibera:
1. sulla nomina, tra i suoi membri, del Presidente e  di uno o più Vice Presidenti, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso all’atto della nomina;
2. sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre alla assemblea straordinaria;
3. sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio per le operazioni commerciali e industriali del Consorzio in armonia con i suoi scopi;
4. sul bilancio d’esercizio da sottoporre all’assemblea dei soci, a norma di legge;
5. sui regolamenti interni della società e sui contratti collettivi con i dipendenti;
6. sulla organizzazione centrale dei servizi, sulla istituzione e chiusura di dipendenze periferiche;
7. sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col Presidente e il o i Vice Presidenti il Comitato Esecutivo;
8. sulla nomina – con determinazione dei relativi poteri e retribuzione -, sospensione e rimozione del direttore e dei dirigenti e sui contratti singoli, oppure collettivi, dei dirigenti;
9. sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l’attività consortile e sulla parte-cipazione del Consorzio a enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti;
10. sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;
11. sugli acquisti e sulle vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari;
12. sulla istituzione di oneri reali immobiliari;
13. sull’ammissione, il recesso,  la decadenza e l’esclusione dei soci;
14.  in materia di Organizzazioni di Produttori, fatte salve le competenze del Comitato esecutivo O.P.;
15. sugli argomenti previsti dal precedente art. 30, 3° comma.
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti o al Comitato esecutivo di cui ai successivi articoli 38 e 39, determinandone il contenuto, i limiti, anche temporali, e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Almeno ogni centottanta giorni gli organi delegati, ivi compresa la direzione generale, devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Il Consiglio può anche, di volta in volta, conferire facoltà di decisione, per determinati atti, a uno oppure più dei suoi membri oppure al Direttore.
Può inoltre incaricare il Presidente di conferire procura generale e speciale al Direttore e ad altri dirigenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e ne è il segretario.

Art. 37
Il  Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma, con avviso contenente l’ordine del giorno, da spedirsi  almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio sindacale. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il messaggio facsimile – “fax” – e la posta elettronica), tale da assicurare la prova dell’avvenuta ricezione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, come sopra, entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, quello di chi presiede in sua vece.
I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal Direttore. Essi devono essere trascritti nell’apposito libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza, o nella riunione immediatamente successiva.

Art. 38
COMITATO ESECUTIVO E VICE PRESIDENTI
Il Comitato esecutivo è costituito da quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, oltre che dal Presidente e dal o dai Vice Presidenti. Per la nomina dei membri elettivi, ciascun consigliere potrà votare fino a tre nominativi. Risulteranno eletti i quattro consiglieri che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, sarà eletto il consigliere più anziano di età.
ll Comitato esecutivo e il o i Vice Presidenti vengono eletti ogni anno nella prima riunione del Consiglio dopo l’assemblea generale ordinaria dei soci.
In caso di vacanza di posti nell’ambito del Comitato esecutivo ed in caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, o di uno di essi, durante l’esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione.
Ai componenti il Comitato esecutivo ed ai Vice Presidenti compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.
Il Vice Presidente e, se in numero maggiore di uno, il Vice Presidente più anziano d’età oppure quello tra essi appositamente designato dal Consiglio, sostituisce il Presidente nell’esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo con diritto di intervento e ne è il segretario.

Art. 39
Il Comitato esecutivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente e, in caso di assenza, quello di chi presiede.
Spetta al Comitato esecutivo di deliberare sulle materie ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione a norma del precedente art. 36.
Il  Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma, con avviso contenente l’ordine del giorno, da spedirsi  almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Comitato esecutivo medesimo. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il messaggio facsimile – “fax” – e la posta elettronica), tale da assicurare la prova dell’avvenuta ricezione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, come sopra, entro il termine di ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 40
COMITATI ESECUTIVI SEZIONI O.P.

Il Comitato esecutivo, nominato per ciascuna sezione O.P., è costituito da due (2) a cinque (5) membri eletti dal Consiglio di amministrazione che siano appartenenti alla categoria dei soci produttori  aderenti alla sezione O.P., oltre al Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma. Ciascun Comitato esecutivo O.P. delibera anche sulla misura dei contributi da versarsi da parte dei soci produttori per la costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali; propone altresì al Consiglio di amministrazione gli atti e i pareri vincolanti previsti nel presente statuto. Alle riunioni di ogni  Comitato esecutivo O.P. partecipa in qualità di segretario il direttore; in caso di sua assenza od impedimento provvederà il Comitato esecutivo seduta stante alla nomina del segretario.
Si applicano le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente articolo.

Art. 41
PRESIDENTE

Il Presidente, ove non nominato dall’assemblea, è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all’assemblea che lo ha eletto. Esso dura in carica per la durata del Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, durante l’esercizio sociale, del Presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino allo scadere del termine dei poteri del sostituito.
Il Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l’assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. Esercita i poteri e compie gli atti di gestione delegatigli dal Consiglio di amministrazione.
La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di assenza oppure di impedimento, al Vice Presidente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma, fatte salve le eventuali procure generali e/o speciali rilasciate ai dirigenti.
Al Presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 42
COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito, ai sensi dell’art. 2397 c.c., da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall’assemblea.
L’assemblea generale, all’atto della sua costituzione, delibera la modalità di elezione del Collegio sindacale, che potrà avvenire, con voto unanime, sulla base di un’unica lista recante un numero di candidati pari a quello da eleggere; oppure, a maggioranza:
1. sulla base di più liste. In tal caso, alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti verranno assegnati due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, mentre alla seconda lista in ordine di voti conseguiti verranno assegnati un sindaco effettivo ed uno supplente; ovvero
2. con voto nominativo sulla base della libera indicazione di candidati da parte dei soci. In tal caso, i soci voteranno per un numero di candidati non superiore a due per quanto riguarda i sindaci effettivi da eleggere e ad uno per quanto riguarda i supplenti; riusciranno eletti i canditati che avranno riportato il maggior numero di voti.
In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2401 c.c.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua, a carico del bilancio del Consorzio, deliberata dall’assemblea.

Art. 43
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, a scelta dell’assemblea dei soci.
L’assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico, pari a tre esercizi.
L’attività di revisione legale dei conti è documentata dall’organo di revisione in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
Ricorrendo i presupposti di legge, l’assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale.

Art. 44
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E’ costituito presso il Consorzio Agrario di Parma un Collegio dei probiviri, al fine di esperire tentativi di conciliazione in caso di dissidi che intervengano tra i soci o tra questi e la società. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non è obbligatorio e potrà avvenire solo per unanime volontà delle parti contendenti.
Tale collegio è composto da tre a cinque membri, a seconda di quanto stabilito dall’assemblea all’atto della nomina, scelti dall’assemblea stessa fra persone iscritte e non iscritte nel libro dei soci.
I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea.
Tuttavia, qualora la conciliazione non abbia esito, a semplice richiesta del socio la controversia saràdeferita alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori, secondo il regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Parma anche per quanto riguarda il modo della loro designazione.
Gli arbitri decideranno secondo equità ed irritualmente, e la  loro decisione viene fin d’ora riconosciuta dai soci come manifestazione della volontà di questi ultimi.

Titolo VI

BILANCI – UTILI – RISERVE

Art. 45
L’esercizio sociale del Consorzio corrisponde all’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.
I servizi amministrativi dovranno compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile generale da sottoporre al Comitato esecutivo.

Art. 46
Gli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazioni di bilancio, saranno ripartiti come segue:
a) almeno il 30% alla riserva ordinaria;
b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
c) un eventuale dividendo ai soci da determinarsi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto stabilito dall’art. 2514, comma 1, lettera a);
d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale nei limiti e con le modalità di cui all’ art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
e) il rimanente alla riserva straordinaria.

Art. 47
Il Consiglio di amministrazione, nel redigere il progetto di bilancio d’esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art.  48
Il bilancio d’esercizio deve essere redatto in modo da consentire un’individuazione contabile della gestione delle singole sezioni O.P. secondo le regole contabili e di bilancio previste dalla normativa regio-nale vigente in materia, come esplicitate in apposito regolamento interno.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 49
Ai fini della conservazione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le clausole mutualistiche del divieto di distribuire dividendi ai soci e di remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a quella stabilita dalla legge; del divieto di distribuzione delle riserve tra i soci; dell’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 50
La società si scioglie per le cause previste dalle norme del codice civile in materia applicabili.
In qualunque caso di scioglimento della società, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 35, lett. d), deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 2514, comma 1, lettera d), del codice civile.
Le azioni di partecipazione cooperativa e le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale.

Art. 51
Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge generali e speciali in materia di società cooperative.
Ai sensi dell’art. 2370 del codice civile, come modificato dal d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, è consentito l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per corrispondenza od in via elettronica conformemente alle modalità operative che verranno approvate dal Consiglio di amministrazione. Lo stesso Consiglio di amministrazione è delegato ad emanare un apposito regolamento che disciplinerà detta materia, fermo rimanendo che:
1) il voto – nella fase dell’espressione per corrispondenza – sarà personale e non potrà essere oggetto di delega;
2) le schede di voto saranno inviate mediante il servizio postale ai singoli soci all’indirizzo risultante nel libro dei soci, entro un termine fissato nel regolamento medesimo;
3) sarà stabilito il termine utile per la restituzione delle schede di voto da parte dei soci;
4) sarà stabilito il termine per la presentazione di liste di candidati ai fini dell’espressione del successivo voto per corrispondenza al riguardo;
5) sarà prevista e regolamentata la nomina di una commissione scrutatrice, ad opera del Consiglio di amministrazione, ed il numero dei suoi componenti in misura dispari;
6) saranno stabiliti i termini e le modalità di funzionamento della stessa per lo scrutinio delle schede e, più in generale, per l’espletamento dei suoi compiti;
7) il regolamento conterrà ogni altra norma utile ed opportuna a disciplinare compiutamente la materia.

CONSORZIO AGRARIO DI PARMA – Soc. Coop. a r.l.
REGOLAMENTO ASSEMBLEE
(Approvato dall’assemblea generale ordinaria del 27 giugno 2008)

* * * * *
Art. 1
Il presente regolamento costituisce parte integrante dello statuto sociale, disciplina lo svolgimento dell’assemblea generale ordinaria e straordinaria, delle eventuali assemblee separate (parziali) e le modalità di elezione delle cariche sociali del Consorzio Agrario di Parma – Soc. Coop. a r.l.
La partecipazione del socio all’assemblea vincola lo stesso all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme di legge e di statuto.

Art. 2.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
L’assemblea generale, qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più province, oppure abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche, oppure – ove non ricorrano le condizioni che precedono – quando lo ritenga il Consiglio di amministrazione, è costituita dai delegati eletti nelle assemblee separate convocate in località che siano sede di filiali, succursali o agenzie consortili. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci possono essere convocati anche in zone prive delle strutture del Consorzio, quando per numero dei soci ed importanza di attività ovvero per motivi logistici sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione.

L’avviso di convocazione è unico e dovrà riportare sia le date di convocazione delle assemblee separate sia quella prevista per l’assemblea generale da tenersi almeno un giorno dopo l’ultima assemblea separata.
Le assemblee separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell’assemblea generale e provvedono, con sistema proporzionale, sulla base del presente  regolamento, alla nomina di un delegato ogni quaranta soci intervenuti, in proprio o per delega, nonché un delegato in ragione del resto nel caso in cui il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di quaranta ed il resto superi i venti. Nel caso di pluralità di liste, al riparto dei delegati concorreranno quelle che abbiano riportato almeno quaranta voti.
Ogni delegato eletto rappresenta quaranta voti.
I delegati devono essere nominati fra i soci e intervengono nell’assemblea generale – sia essa ordinaria ovvero straordinaria – con mandato senza limitazioni e qualunque sia il numero col quale sono stati eletti nelle singole assemblee separate.
Nelle assemblee separate ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. I voti spettanti ai soci sovventori sono determinati in base ai rispettivi conferimenti, come stabilito all’art. 16 dello statuto. Ciascun socio può rappresentare per delega scritta altri soci, della sua stessa categoria, fino ad un massimo di quattro.
L’assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 45 dello statuto.
Spetta ad essa:
a) approvare il bilancio dell’esercizio precedente;
b) nominare il Consiglio di amministrazione ed eventualmente il Presidente dello stesso;
c) nominare il Collegio sindacale;
d) nominare il Collegio dei probiviri;
e) deliberare sull’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi e i   caratteri di cui all’art. 16 dello statuto, e approvarne il relativo regolamento;
f) deliberare in ordine all’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
g) approvare, previo parere dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono stare emesse le azioni medesime;
h) determinare la misura dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione, per la loro attività collegiale in seno al Consiglio, e la retribuzione annuale dei sindaci;
i) approvare l’eventuale Regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari;
j) deliberare sull’eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
k) su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberare su tutti gli altri argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio stesso.
I soci possono fare proposte di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.
Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% dei soci stessi.

I soci che non aderiscono alle sezioni O.P. (siano essi sovventori, finanziatori o produttori agricoli che non abbiano espressamente aderito all’O.P) devono astenersi dal votare in Assemblea negli ambiti decisionali propri della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno.

Art. 3
L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno il 10% dei soci.

Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 4
Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell’ordine del giorno in un giornale locale – oppure, qualora non esistente, in un giornale a diffusione regionale o nazionale – almeno quindici giorni prima della data di convocazione. In alternativa a quanto precede, potranno essere convocate con avviso spedito individualmente ai soci mediante il servizio postale, od altro servizio equivalente, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L’avviso di convocazione deve  indicare specificatamente gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e deve essere affisso presso la sede sociale e presso le filiali, succursali oppure agenzie del Consorzio Agrario.

Art. 5
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega  della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di un quinto dei soci aventi diritto al voto. La seconda convocazione può aver luogo nei termini previsti dal comma precedente.
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Sono fatte salve, per l’assemblea straordinaria, particolari maggioranze ove fossero richieste dalla legge o dallo statuto.

Per tutto quanto riguarda i soci sovventori (emissione delle azioni, termine di durata del conferimento, diritti patrimoniali di partecipazione, eventuali privilegi, regolamento, ecc.) l’assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

Art. 6
E’ in facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie  siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure il domicilio della società, purchè in Italia.

Art. 7
Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente in base al criterio di cui all’art. 38 – 5° comma dello statuto oppure dal Consigliere di amministrazione presente più anziano di età. Il Direttore del Consorzio è il segretario dell’assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio. Le assemblee parziali possono altresì essere presiedute da un funzionario – preferibilmente con qualifica dirigenziale – del Consorzio Agrario, qualora a ciò espressamente delegato dal presidente del Consorzio stesso.
Qualora l’ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell’assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.             I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 8
Hanno diritto di intervenire alle assemblee separate i soci del Consorzio Agrario di Parma regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Gli stessi requisiti sono necessari per la elezione a delegato all’assemblea generale.
Nel caso di socio persona giuridica (intendendosi ricompresi nella definizione di “persona giuridica” anche le società di persone e tutti gli enti collettivi in genere), può intervenire alle assemblee separate il legale rappresentante della stessa oppure chi ne è da quest’ultimo espressamente delegato. I medesimi potranno essere eletti delegati all’assemblea generale.

Art. 9
I soci hanno diritto di presentare liste di candidati fino a quando il presidente dell’assemblea separata dia inizio alle operazioni di voto. Le liste potranno essere presentate anche nei tre giorni precedenti l’assemblea, presso la sede del Consorzio Agrario.
I candidati per l’elezione a delegato all’assemblea generale devono essere ricompresi tra i soci aventi diritto di intervenire all’assemblea separata di che trattasi.
Le liste dovranno essere presentate da tanti soci che rappresentino almeno l’uno per cento dei soci aventi diritto di partecipare all’assemblea separata di che trattasi, fino ad un massimo di cinque.             I soci presentatori non possono essere candidati.
Le liste verranno numerate dal presidente  dell’assemblea separata secondo l’ordine cronologico di presentazione. Non sono ammesse altre forme di denominazione.
Nel caso non venga presentata alcuna lista, i soci esprimeranno il loro voto indicando il nome di un numero di soci non superiore ad un terzo dei delegati teoricamente esprimibili.
Il numero dei delegati da eleggere sarà calcolato in base al numero dei votanti, ivi comprendendosi anche le schede bianche e le schede nulle.

Art. 10
L’assemblea separata stabilisce l’orario di inizio e di termine delle votazioni. Il presidente dell’assemblea è coadiuvato da un segretario e da almeno uno scrutatore designati dall’assemblea stessa all’atto della costituzione.
Le votazioni per la nomina dei delegati avverranno a scrutinio segreto e con il sistema proporzionale puro. Ciascun socio esprimerà il proprio voto scrivendo o contrassegnando nella scheda elettorale il numero della lista prescelta. Non verranno indicate preferenze, cosicché i candidati risultino eletti – nell’ambito di ciascuna delle liste ed entro il numero a queste proporzionalmente spettante in base ai voti ricevuti – secondo l’ordine di lista.
Una volta esauritesi le votazioni, si procederà allo spoglio delle schede.
Verrà eletto un delegato per ogni quaranta soci votanti o frazione superiore a venti: il numero dei votanti dovrà essere, pertanto, diviso per quaranta ed il numero dei delegati da eleggere sarà dato dal quoziente ottenuto; nel caso risulti un resto superiore a venti verrà assegnato un ulteriore delegato in aggiunta a quelli il cui numero risulterà dal quoziente. Ciò posto, si dividerà il numero complessivo dei voti di lista per il numero dei delegati da attribuire e ad ogni lista saranno assegnati tanti delegati quante volte il numero dei voti da essa riportati conterrà il quoziente ottenuto dalla predetta divisione. Se non sarà possibile coprire tutti i delegati da eleggere a causa del mancato raggiungimento del numero corrispondente dei quozienti, i delegati rimasti vacanti saranno attribuiti uno per ciascuna delle liste che avranno ottenuto i resti maggiori considerati in ordine decrescente, e, nel caso di resti uguali, alle liste che avranno riportato il maggior numero di voti. Nel caso, infine, di liste che abbiano ottenuto medesimi voti e che abbiano in conseguenza medesimi resti, deciderà la sorte. Ove le liste siano più di una, al riparto dei delegati concorreranno le liste che abbiano riportato almeno quaranta voti.
Qualora non vengano presentate liste, secondo l’ipotesi prevista e disciplinata dal precedente art. 9, 6° comma, risulteranno eletti – in ragione di un delegato ogni quaranta soci votanti o frazione superiore a venti – i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione nel libro dei soci; in caso di ulteriore parità verrà eletto il socio maggiore di età; infine, se ancora necessario, si farà luogo a sorteggio.

Art. 11
I delegati eletti nelle assemblee separate dovranno partecipare di persona all’assemblea generale. Non sono consentite deleghe, surroghe o sostituzioni di alcun genere. I quorum costitutivi previsti dallo statuto si riferiscono all’assemblea generale indipendentemente dalla partecipazione dei soci alle singole assemblee separate.

Art. 12
Nell’assemblea generale, le votazioni per tutti gli argomenti all’ordine del giorno vanno eseguite per alzata di mano, con prova e controprova, fatta eccezione per quelle relative all’elezione delle cariche sociali che potrà avvenire per scrutinio segreto. In tal caso, il presidente dell’assemblea sarà coadiuvato da due scrutatori, designati dall’assemblea stessa all’atto della sua costituzione.

Art. 13
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario di Parma è composto da un minimo di nove ad un massimo di diciotto membri eletti dall’assemblea dei soci, nel numero stabilito dalla stessa all’atto della nomina.
L’assemblea generale, all’atto della sua costituzione, delibera la modalità di elezione del Consiglio di amministrazione, che potrà avvenire, con voto unanime, sulla base di un’unica lista recante un numero di candidati pari a quello da eleggere. In tal caso – nell’apposita distinta scheda di votazione – non verranno espresse preferenze e, se espresse, queste si avranno come non apposte; oppure, a maggioranza:

a) sulla base di più liste, contenute in un’apposita distinta scheda. In tal caso, alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti verranno assegnati i due terzi (2/3) dei candidati da eleggere, mentre il rimanente terzo (1/3) verrà assegnato proporzionalmente alle altre liste. Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati verranno eletti secondo il numero delle preferenze singolarmente riportate. In caso di parità tra candidati soci, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel libro dei soci; in caso di ulteriore parità ovvero di parità tra un socio ed un non socio verrà eletto il candidato maggiore di età; infine, se ancora necessario, si farà luogo a sorteggio. Le liste potranno essere presentate fino a quando il Presidente non dia inizio alle operazioni di voto e verranno numerate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ciascuna di esse dovrà essere presentata da almeno cinquanta (50) soci o quattro (4) delegati; ovvero

b) con voto nominativo sulla base dell’elenco dei soci, eventualmente integrato con candidati non soci. In tal caso, i soci voteranno, in apposita distinta scheda, per un numero di consiglieri non superiore ai due terzi (2/3) di quelli da eleggere, con eventuale arrotondamento all’unità superiore nel caso di decimali pari o maggiori di cinque. Riusciranno eletti i canditati che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità tra candidati soci verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel libro dei soci; in caso di ulteriore parità ovvero di parità tra un socio ed un non socio verrà eletto il candidato maggiore di età; infine, se ancora necessario, si farà luogo a sorteggio.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, in numero non inferiore a 4/5 (quattro quinti) del totale dei componenti stessi, è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ovvero enti collettivi. Sono candidati alla carica di consigliere i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, qualunque sia la data dell’iscrizione. Possono essere nominati amministratori anche terzi non soci, nel rispetto del limite numerico di cui sopra e con eventuale arrotondamento all’unità superiore nel caso risultassero decimali pari o maggiori di cinque.

Art. 14
Il Collegio Sindacale del Consorzio Agrario di Parma è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall’assemblea.
L’assemblea generale, all’atto della sua costituzione, delibera la modalità di elezione del Collegio Sindacale, che potrà avvenire, con voto unanime, sulla base di un’unica lista recante un numero di candidati pari a quello da eleggere. In tal caso – nell’apposita distinta scheda di votazione – non verranno espresse preferenze e, se espresse, queste si avranno come non apposte; oppure, a maggioranza:

a)       sulla base di più liste, contenute in un’apposita distinta scheda. In tal caso, alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti verranno assegnati due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, mentre alla seconda lista in ordine di voti conseguiti verranno assegnati un sindaco effettivo ed uno supplente. Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati verranno eletti secondo il numero delle preferenze singolarmente riportate. In caso di parità varranno i criteri stabiliti al precedente articolo 13 per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione. Le liste potranno essere presentate fino a quando il Presidente non dia inizio alle operazioni di voto e verranno numerate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ciascuna di esse dovrà essere presentata da almeno cinquanta (50) soci o quattro (4) delegati; ovvero

b)       con voto nominativo sulla base della libera indicazione di candidati da parte dei soci. In tal caso, i soci voteranno, su apposita distinta scheda, per un numero di candidati non superiore a due per quanto riguarda i sindaci effettivi da eleggere e ad uno per quanto riguarda i supplenti; riusciranno eletti i canditati che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità varranno i criteri di cui al precedente punto b).

L’assemblea, con successiva separata votazione, nomina il presidente del Collegio sindacale tra i sindaci effettivi eletti.

Art. 15
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri, a seconda di quanto stabilito dall’assemblea all’atto della nomina, scelti dall’assemblea stessa tra persone iscritte o non iscritte al libro dei soci.
L’assemblea generale, all’atto della sua costituzione, delibera la modalità di elezione del Collegio dei Probiviri, che potrà avvenire, con voto unanime, sulla base di un’unica lista recante un numero di candidati pari a quello da eleggere. In tal caso – nell’apposita distinta scheda di votazione – non verranno espresse preferenze e, se espresse, queste si avranno come non apposte; oppure, a maggioranza:

a) sulla base di più liste, contenute in un’apposita distinta scheda. In tal caso, alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti verranno assegnati i due terzi (2/3) dei candidati da eleggere, mentre il rimanente terzo (1/3) verrà assegnato proporzionalmente alle altre liste. Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati verranno eletti secondo il numero delle preferenze singolarmente riportate. In caso di parità varranno i criteri stabiliti al precedente articolo 13 per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione. Le liste potranno essere presentate fino a quando il Presidente non dia inizio alle operazioni di voto e verranno numerate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ciascuna di esse dovrà essere presentata da almeno cinquanta (50) soci o quattro (4) delegati; ovvero

b) con voto nominativo sulla base della libera indicazione di candidati da parte dei soci. In tal caso, i soci voteranno, in apposita distinta scheda, per un numero di candidati non superiore ai due terzi (2/3) di quelli da eleggere, con eventuale arrotondamento all’unità superiore nel caso di decimali pari o maggiori di cinque. Riusciranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità varranno i criteri di cui al precedente punto b).

Art. 16
Sia nelle assemblee separate, sia in quella generale, eventuali reclami o contestazioni saranno devolute al presidente dell’assemblea che deciderà seduta stante sentiti gli scrutatori, se nominati.

CONSORZIO AGRARIO DI PARMA soc. coop a r.l.

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE
(Approvato dall’assemblea generale ordinaria del 30 dicembre 2009)

Art.1
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute delle assemblee separate per la nomina dei delegati ad intervenire all’assemblea generale, la loro costituzione, il loro svolgimento e la loro verbalizzazione.
Per quanto qui non espressamente previsto, si richiamano le norme di legge, dello statuto sociale e del regolamento delle assemblee. Le norme del presente regolamento integrano quelle del regolamento delle assemblee.

Art. 2
Il Presidente – a norma di statuto – dell’assemblea, constatata la regolare costituzione della seduta, espone ai presenti lo scopo dell’assemblea, costituito dalla elezione dei delegati che dovranno partecipare all’assemblea generale, dà lettura dell’ordine del giorno sul quale i delegati eletti saranno chiamati a deliberare in sede di assemblea generale ed illustra per sommi capi i relativi argomenti. Dopo avere ricordato le norme statutarie e regolamentari in materia di assemblee, invita i soci presenti, costituiti in assemblea, a designare il segretario ed almeno uno scrutatore; propone quindi all’assemblea stessa gli orari di inizio e di termine delle votazioni, precisando che potranno essere presentate liste di candidati fino a quando non avranno inizio le operazioni di voto. Le liste, che verranno numerate dal Presidente dell’assemblea secondo l’ordine cronologico di presentazione, non potranno non contenere in evidenza il numero di presentazione assegnato dal Presidente in aggiunta alla loro eventuale denominazione.
Una volta che l’assemblea avrà deliberato in merito alla designazione del segretario e del/degli scrutatori ed alla fissazione degli orari di inizio e di termine delle votazioni, il Presidente  darà inizio alle relative operazioni, avendo preventivamente dato notizia ai soci presenti delle liste presentate e della loro composizione, che provvederà ad affiggere in modo ben visibile nei locali dell’assemblea. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità e i termini stabiliti dallo statuto e dal regolamento delle assemblee, che il Presidente avrà preventivamente illustrato ai presenti. Darà nel contempo la parola ai soci che la richiedono, potendo la discussione e le votazioni per l’elezione dei delegati svolgersi in contestualità.
I soci aventi diritto potranno esprimere il proprio voto personalmente o per delega con sottoscrizione autenticata ovvero munita di “vera di firma”, nei limiti previsti nello statuto e nel regolamento delle assemblee. Le deleghe verranno ritirate al momento del voto e saranno conservate agli atti della società, unitamente agli elenchi dei soci aventi diritto al voto recanti l’individuazione dei votanti ed alle schede della votazione, per almeno sessanta giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea.

Art. 3
Una volta esaurite le votazioni, si fa luogo allo spoglio delle schede, al termine del quale verranno proclamati gli eletti a partecipare all’assemblea generale in qualità di delegati.
Del tutto viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, da trascrivere sul libro dei verbali delle assemblee. Il verbale riporta, oltre a quanto sopra indicato,  il luogo, la data e gli orari di apertura e chiusura dell’assemblea, l’ordine del giorno, gli estremi dell’avviso di convocazione, l’indicazione dei Comuni di competenza dell’assemblea separata di cui trattasi, l’identità – anche eventualmente in allegato – dei soci presenti al momento della costituzione, l’indicazione dell’eventuale assemblea di prima convocazione andata deserta o comunque non svoltasi per carenza del quorum costitutivo, il sunto delle dichiarazioni dei soci di cui dovesse essere richiesta la verbalizzazione, il numero complessivo dei voti espressi suddiviso in schede valide, schede bianche e schede nulle, il numero dei voti riportato da ciascuna lista, il numero dei delegati rispettivamente attribuiti, con il loro nome, cognome e comune di residenza.

Art. 4
Le presenti norme si applicano, in quanto compatibili, anche all’assemblea generale non preceduta dalle assemblee separate.

 

Parma, 22 febbraio 2010
Ai responsabili delle Organizzazioni Professionali Agricole

loro sedi

 

Da più parti, nell’approssimarsi del rinnovo delle cariche sociali del Consorzio Agrario, mi viene richiesto di dare interpretazione alle norme statutarie che disciplinano l’elezione degli organi sociali. Ben volentieri fornisco – per quel che possa valere la mia opinione – i chiarimenti sul punto in merito al quale mi sono state chieste delucidazioni e, cioè, le deleghe.

Come è noto, il socio che accede alle assemblee separate può ricevere sino a quattro deleghe, a norma dell’art. 29 dello statuto sociale. Le deleghe, ai sensi dell’art. 2372 del codice civile, non potranno essere rilasciate in bianco ma dovranno recare l’indicazione del delegato.

L’articolo 2372 citato prescrive che la delega sia conferita per iscritto, ma non prevede che la sottoscrizione sia autenticata. Secondo la dottrina, perché si possa esigere l’autenticazione della firma del delegante è necessario che detta ulteriore formalità sia prevista dallo statuto sociale, il quale, però, nella nostra fattispecie, non la richiede.

Il regolamento elettorale ha cercato – a seguito di voci raccolte da parte di amministratori nei mercati foranei, secondo cui alcune domande di ammissione a socio del Consorzio non erano autografe – di introdurre alcune precauzioni per assicurare la genuinità delle firme di delega. In mancanza di una previsione statutaria esplicita, chi sarà preposto, in sede di assemblee separate, all’ammissione dei soci al voto, non potrà negare il voto medesimo a chi presenti una delega sprovvista di autentica notarile.

Il regolamento prevede la “vera di firma”, che però nessun notaio apporrà essendo, la stessa, preclusa in materia negoziale. Essa interpreta la necessità, da parte del seggio consortile, di avere almeno un elemento di sicurezza in ordine alla genuinità della sottoscrizione, che potrà essere data, esemplificativamente, con l’allegazione in fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante ovvero con l’indicazione della verità della firma del delegante resa da parte del delegato in calce al documento medesimo di delega, costituendo, entrambe le soluzioni (salve altre), quella validazione della firma idonea a rassicurare i responsabili dell’ammissione al voto sulla regolarità della delega.

Va infine rammentato che, ai sensi dell’art. 1724 cod. civ., in caso di più deleghe da parte del medesimo socio, potrà avvalersene solo il delegato munito di atto di data successiva costituendo il rilascio di posteriore delega, tacita revoca della precedente.

 

Cordiali saluti

 

IL PRESIDENTE

(avv. Fabio Massimo Cantarelli)

(approvata e ratificata dall’assemblea 15/3/2010)

 

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